1. L'autorizzazione alle attività di tatuaggio e di piercing nel contesto di manifestazioni pubbliche è rilasciata dalla ASL competente, su richiesta dell'organizzatore, persona fisica o giuridica, delle stesse manifestazioni.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 sono necessari i seguenti requisiti tecnici:
a) predisposizione di apposite aree destinate all'attività di tatuaggio o di piercing, che devono essere separate e delimitate, anche con pareti trasparenti. Le pareti e il pavimento devono essere facilmente lavabili e impermeabili. Ogni area
b) predisposizione di un'area di servizio, rispondente ai requisiti di cui alla lettera a), destinata al lavaggio e alla sterilizzazione degli strumenti utilizzati dagli artisti.
3. La richiesta di autorizzazione, da inviare alla ASL competente, deve essere corredata dai seguenti documenti in triplice copia:
a) planimetria del luogo ove si svolge la manifestazione;
b) relazione di un tecnico abilitato attestante l'idoneità del luogo allo svolgimento della manifestazione;
c) elenco degli artisti che esercitano le attività di cui al comma 1, corredato con i rispettivi dati anagrafici e con la attestazione prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera b);
d) elenco degli artisti stranieri ospiti, corredato con i rispettivi dati anagrafici.
4. Gli artisti stranieri ospiti possono esercitare le attività di tatuaggio o di piercing esclusivamente sotto la responsabilità, civile e penale, dell'organizzatore della manifestazione di cui al comma 1.
5. Presso la sede della manifestazione, l'organizzatore deve conservare, in fotocopia, l'attestato relativo agli artisti che esercitano le attività di tatuaggio e di piercing previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b).
6. Gli organizzatori delle manfestazioni pubbliche, che violano le disposizioni del presente articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro, ove il fatto non costituisca reato.